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Ricevendo una controprestazione per le informazioni su avvenimenti culturali trasmesse sui canali radio DRS1 e DRS3, la SSR viola il divieto di pubblicità nei programmi radiofonici della SSR.
Sui canali radio DRS1 e DRS3 vengono regolarmente trasmesse informazioni su avvenimenti culturali come concerti o festival. Ai radioascoltatori vengono fornite indicazioni concrete su luogo, data e prezzo dei biglietti come pure sul numero telefonico per la prevendita. L'UFCOM ha esaminato cinque di queste informazioni ed è giunto alla conclusione che esse hanno un carattere pubblicitario.
Gli avvenimenti vengono presentati con espressioni tipicamente pubblicitarie e le indicazioni fornite incitano gli ascoltatori all'acquisto di biglietti. Il contenuto informativo passa in secondo piano di fronte all'effetto pubblicitario. Per la violazione del divieto di pubblicità è decisivo il fatto che la SSR riceve dagli organizzatori dei concerti controprestazioni sotto forma di spazi pubblicitari in esclusiva durante tutta la manifestazione come pure una rimunerazione in denaro.
Fornire informazioni sulle manifestazioni culturali non è illecito, poiché ciò fa parte del mandato di prestazioni affidato alle emittenti radiotelevisive. Tuttavia, la diffusione di questo tipo d'informazioni deve essere fatta secondo criteri giornalistici e non può essere rimunerata.
L'UFCOM ha intimato alla SSR di adottare le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi delle violazioni della concessione. La SSR ha tuttavia la possibilità di impugnare la decisione inoltrando un ricorso di diritto amministrativo presso il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.