Il Consiglio federale propone una nuova aliquota massima del canone annuo

Berna, 22.06.2017 - Nella sua riunione del 21 giugno 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulle forze idriche, proponendo, come normativa transitoria per gli anni 2020 – 2022, una riduzione dell'aliquota massima del canone annuo dagli attuali 110 franchi per chilowatt lordo (fr./kWl) a 80 fr./kWl. A partire dal 2023 il regime transitorio verrà sostituito da un modello flessibile, con un'aliquota massima del canone annuo composta da una parte fissa e da una parte variabile, dipendente dal prezzo di mercato. Nel quadro della consultazione vengono posti in discussione i principi basilari di questo modello flessibile; la sua configurazione precisa sarà tuttavia definita soltanto in un secondo momento, contemporaneamente ai lavori relativi a un nuovo market design. La procedura di consultazione avviata in data odierna si concluderà il 13 ottobre 2017.

Il 1° gennaio 1918, al momento della sua introduzione a livello federale (legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche, legge sulle forze idriche), l'aliquota massima del canone annuo era pari a 8,16 franchi per chilowatt lordo (kWl). Da allora, nel quadro di diverse revisioni della legge sulle forze idriche, tale aliquota è stata costantemente aumentata fino a raggiungere 110 franchi/ kWl) nel 2015. La regolamentazione scade alla fine del 2019. La legge sulle forze idriche incarica il Consiglio federale di sottoporre per tempo all'Assemblea federale un progetto di legge teso a determinare l'aliquota massima del canone annuo per il periodo successivo al 1° gennaio 2020.

Inoltre, la mozione 14.3668 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N), "Normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019", inoltrata il 26 agosto 2014, incarica il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, il settore energetico e altre cerchie interessate, di elaborare rapidamente una normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua per il periodo successivo al 2019. A riguardo occorrerà tenere conto della situazione concreta delle centrali idroelettriche e dei meccanismi di incentivazione previsti dalla Strategia energetica 2050.

Con la procedura di consultazione avviata in data odierna il Consiglio federale adempie questo mandato. Lo fa in un contesto di mercato difficile, caratterizzato da prezzi bassi dell'energia elettrica, che sono all'origine delle serie difficoltà in cui versa attualmente una parte delle aziende elettriche svizzere.   

Taluni Cantoni applicano già oggi un canone annuo inferiore all'aliquota massima di 110 fr./kWl fissata dal diritto federale. Il settore idroelettrico svizzero verrà sgravato anche dalla nuova legge sull'energia, approvata dall'elettorato nella votazione popolare del 21 maggio 2017. A partire dal 2018, la legge prevede di accordare, per un periodo di cinque anni, un premio di mercato pari a 120 milioni di franchi alle centrali elettriche esistenti che non possono vendere la propria energia elettrica sul mercato a prezzi che coprano i costi. La legge prevede inoltre la possibilità di concedere contributi d'investimento per nuove costruzioni, ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di grandi centrali idroelettriche.

La nuova legge sull'energia incarica inoltre il Consiglio federale di sottoporre all'Assemblea federale, entro il 2019, un disegno di atto normativo volto a introdurre un modello conforme al mercato. Nell'ambito delle deliberazioni sulla Strategia Reti elettriche, il Parlamento ha già condotto prime discussioni sull'adozione di ulteriori misure volte a sgravare il settore idroelettrico. Il 30 maggio 2017 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di affrontare la questione in modo indipendente dalla legislazione sulle reti elettriche. Il Consiglio degli Stati non si è ancora espresso al riguardo.

Elementi principali del progetto di nuova aliquota massima del canone annuo

Per un periodo limitato alla fine del 2022 l'aliquota massima del canone annuo viene ridotta a 80 fr./kWl. Le entrate provenienti dal canone annuo di cui beneficiano gli enti pubblici si riducono pertanto annualmente dagli attuali 550 a circa 400 milioni di franchi, cosa che si traduce, per il settore idroelettrico, a uno sgravio pari a circa 150 milioni di franchi all'anno.

Per il periodo successivo al 2022, il Consiglio federale propone una flessibilizzazione dell'aliquota massima del canone annuo. In futuro, tale aliquota sarà composta da una parte fissa e da una parte variabile, dipendente dal mercato. Viste le misure di sgravio previste per le grandi centrali idroelettriche dalla nuova legge sull'energia, e considerate le incognite legate al futuro market design, la flessibilizzazione del canone annuo e la configurazione precisa del sistema verranno definite soltanto in un secondo momento, nel quadro di un progetto separato, contemporaneamente ai lavori relativi a un nuovo modello di mercato. Con la consultazione viene pertanto posto in discussione unicamente il principio base del sistema flessibilizzato:

Parte fissa: a prescindere dalla situazione di mercato, il gestore di una centrale idroelettrica è tenuto a versare all'ente pubblico un contributo di base, pari ad esempio a 50 franchi/kWl al massimo.

Parte variabile: subentra non appena il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità generata a partire dalla forza idrica svizzera raggiunge una determinata soglia, ad esempio 45 franchi/MWh. A partire da tale valore soglia, la parte variabile crescerà in modo lineare, proporzionalmente al prezzo di mercato di riferimento. A un aumento di prezzo di 1 franco/MWh corrisponderà un incremento della parte variabile pari a 2 franchi/kWl. Il metodo di calcolo del prezzo di mercato di riferimento sarà determinato dal Consiglio federale. Poiché l'evoluzione dell'aliquota massima del canone annuo dipende dal prezzo di mercato di riferimento, le entrate degli enti pubblici in futuro saranno soggette a maggiori fluttuazioni.

Esenzione temporanea dal canone annuo per le centrali idroelettriche che beneficiano di un sostegno

Il progetto prevede tra l'altro che gli impianti idroelettrici a beneficio di un contributo d'investimento conformemente alla nuova legge sull'energia siano esentati dal canone annuo per un periodo di 10 anni.

Nel 1908 la Confederazione ha ottenuto una competenza di principio per poter legiferare in materia di utilizzazione delle risorse idriche (cfr. art. 24bis, oggi art. 76 cpv. 2 Cost.). La sovranità sulle acque e sulla riscossione di tasse, invece, era rimasta una prerogativa dei Cantoni. Con l'emanazione della legge sulle forze idriche del 1916 la Confederazione ha fissato prescrizioni generali in materia di utilizzazione delle risorse idriche, introducendo anche l'aliquota massima del canone annuo.

Il canone annuo è una tassa pubblica per il diritto di sfruttamento di un corso d'acqua pubblico, in un determinato luogo, esclusivamente per produrre energia elettrica. Il canone annuo massimo ammesso per una centrale idroelettrica si calcola moltiplicando la potenza lorda media per l'aliquota massima del canone annuo, conformemente alla legge sulle forze idriche. La potenza lorda media si calcola sulla base dei salti utili e dei deflussi medi utili di una centrale idroelettrica.

Nel diritto federale vengono definiti soltanto il metodo di calcolo e l'aliquota massima del canone annuo. Nel quadro della normativa federale i Cantoni sono liberi di fissare il canone annuo da riscuotere sul proprio territorio.


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