OPERA 3: revisione delle prescrizioni sulla patente di guida

Berna, 14.12.2018 - Nella sua seduta del 14 dicembre 2018, il Consiglio federale ha deliberato la revisione delle norme in materia di patenti. Fra le novità principali la riduzione a una sola giornata della formazione complementare durante il periodo di prova e l’introduzione della possibilità di ottenere la licenza per allievo conducente per automobili (cat. B) già a 17 anni.

In futuro la formazione complementare durerà soltanto una giornata e dovrà essere svolta entro un anno dal superamento dell’esame per conducente; conterrà esercitazioni pratiche e simulazioni di guida in condizioni realistiche. Per evitare incidenti è fondamentale saper frenare correttamente e tempestivamente in ogni situazione. Sebbene la frenata a fondo sia già contemplata dall’esame di guida odierno, per gli aspiranti conducenti è spesso difficile poter allenarsi e verificarne la padronanza nel traffico intenso; i piazzali disponibili per la formazione sono invece ben adatti a tale scopo. Un altro importante elemento è l’efficienza energetica alla guida, sulla quale in futuro ci si potrà esercitare anche mediante simulatori.

Lezioni di guida di automobili a partire dai 17 anni: chi desidera ottenere la licenza per allievo conducente prima del 20° anno di età dovrà seguire un apprendimento di dodici mesi. Questa modifica contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale, in quanto il rischio di incidenti una volta superato l’esame di guida diminuisce in modo inversamente proporzionale al numero di esercitazioni accompagnate effettuate. L’età minima per il conseguimento della categoria B non sarà innalzata, per cui si potrà ottenere la licenza per allievo conducente già a 17 anni. Inoltre, per determinate formazioni professionali è necessario possedere la patente già a 18 anni. A coloro che conseguiranno la licenza per allievo conducente dopo i 20 anni, invece, continuerà ad applicarsi la regolamentazione vigente.

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC di valutare, entro tre anni dall’entrata in vigore di questa nuova regolamentazione, i relativi effetti e di pubblicare un rapporto sull’esito della valutazione, presentando al contempo una proposta su come procedere in seguito.

Altre modifiche
Conducenti di motoveicoli: eliminato l’accesso diretto alla categoria A illimitata
In futuro si dovrà guidare per almeno due anni un motoveicolo di categoria A limitata a 35 kW prima di poter passare a modelli di potenza superiore. L’accesso diretto sarà consentito soltanto a chi necessita di condurre tali mezzi per lavoro, vale a dire meccanici, agenti di polizia o esperti della circolazione.

Introduzione delle categorie di motoveicoli previste dalle direttive UE
Saranno armonizzate alle disposizioni UE sia le categorie svizzere sia l’età minima, abbassandola. In futuro i motoveicoli da 125 cc si potranno guidare già a 16 anni (attualmente in Svizzera: 18 anni). La nuova categoria AM dell’UE, che contempla l’autorizzazione a condurre motoleggere (velocità massima 45 km/h, cilindrata o potenza massime rispettivamente di 50 cm3 o 4 kW) e che prevede come età minima 15 anni (oggi in Svizzera: 16), sarà integrata nella sottocategoria A1. Nessuna modifica, invece, all’età minima per la categoria A limitata a 35 kW (UE = A2), che rimane fissata a 18 anni.

Validità illimitata di formazioni ed esami
Le formazioni completate (corso di teoria della circolazione, formazione pratica di base per motociclisti ecc.) e gli esami superati (esame teorico, esame pratico) avranno in linea di principio validità illimitata.

Sostituzione della patente blu cartacea
Le vecchie patenti, il cui contenuto talvolta differisce significativamente dalle categorie odierne, causano costi elevati nei sistemi di dati e devono quindi essere eliminate. I titolari di tale documento sono tenuti a chiederne la sostituzione con uno in formato carta di credito entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Dopo tale data la versione cartacea perderà il suo valore di «documento di legittimazione», mentre non decadrà l’autorizzazione alla guida.

Niente più vincolo del cambio automatico
Attualmente chi sostiene l’esame pratico a bordo di un veicolo con cambio automatico è autorizzato a guidare in seguito soltanto tali mezzi. Questa limitazione non sarà più inserita nelle nuove patenti; per quelle rilasciate in precedenza, invece, se ne potrà chiedere la cancellazione presso l’ufficio della circolazione competente, che la concederà soltanto in assenza di problemi di salute ostativi (p. es. impossibilità di azionare il pedale della frizione).

Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Le novità riguardanti la formazione complementare entreranno in vigore il 1° gennaio 2020. Chi a partire da tale data convertirà la patente in prova in patente definitiva dovrà dimostrare di aver frequentato soltanto una giornata di corso; questo vale anche per coloro che hanno svolto la prima giornata formativa secondo il diritto previgente.

L’età minima di 17 anni per l’ottenimento della licenza per allievo conducente per automobili entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, così come l’abbassamento di quella per le categorie di motoveicoli e la soppressione dell’accesso diretto ai modelli di potenza superiore. Ciò significa che i titolari della categoria A1 aventi oggi tra i 16 e i 18 anni potranno condurre motoveicoli da 125 cc nel momento stesso in cui questa norma diverrà vigente. Dal 1° gennaio 2021 le formazioni completate e gli esami superati avranno in linea di principio validità illimitata.

La restrizione relativa al cambio automatico non sarà più applicabile dal 1° febbraio 2019.


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Servizio stampa dell’Ufficio federale delle strade, 058 464 14 91



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