Il Consiglio federale ha rivisto l'ordinanza sulla promozione dell'energia e l'ordinanza sull'energia

Berna, 27.02.2019 - Nella sua seduta del 27 febbraio 2019 il Consiglio federale ha adottato alcune modifiche all'ordinanza sulla promozione dell'energia e all'ordinanza sull'energia. Tra gli interventi rientrano l'adeguamento dei tassi di rimunerazione per l'immissione di elettricità e della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici nonché la precisazione delle condizioni quadro per il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP). Le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2019.

1.     Tassi di rimunerazione

Per gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 1° aprile 2019 (data dell'entrata in vigore dell'ordinanza sulla promozione dell'energia rivista) si applicheranno i nuovi tassi di rimunerazione elencati qui di seguito.

Rimunerazione per l'immissione di elettricità (RIC) per gli impianti fotovoltaici: a partire dal 1° aprile 2019 il tasso di rimunerazione ammonterà a 10 ct./kWh (riduzione di 1 ct./kWh ovvero del 9% rispetto al 2018). Il cambiamento è da ricondurre al calo dei costi di investimento per gli impianti con una potenza pari o superiore a 100 kW. Dal 2018 questo tipo di rimunerazione è ancora disponibile unicamente per poche centinaia di grandi impianti fotovoltaici con una potenza pari o superiore a 100 kW in lista d'attesa; per tutti gli altri impianti è possibile la rimunerazione unica.

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici: per gli impianti fotovoltaici annessi e isolati con una potenza fino a 30 kW il contributo legato alla potenza scenderà, a partire dal 1° aprile 2019, a 340 fr./kW (riduzione di 60 franchi ovvero del 15% rispetto al 2018). Il contributo di base rimarrà, invece, invariato. Grazie a questa riduzione potrà beneficiare della rimunerazione unica un numero maggiore di impianti. Siccome per la maggior parte degli impianti di grandi dimensioni è rimasta solo la rimunerazione unica, la riduzione non ha interessato gli impianti con una potenza pari o superiore a 30 kW, così da venire incontro al debole incremento registrato negli ultimi due anni in questo segmento. Un'altra novità consiste nella possibilità di presentare da subito domanda per un contributo legato alla potenza anche per l'ampliamento di impianti che beneficiano già della rimunerazione unica: il periodo d'attesa di 15 anni finora valido è stato abolito.

Informazioni sul versamento delle rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici nel 2019: si veda il riquadro sottostante.

Rimunerazione per l'immissione di elettricità (RIC) per gli impianti geotermici: a partire dal 1° aprile 2019 il tasso di rimunerazione aumenterà di 6,5 ct./kWh. La ragione risiede nella disponibilità di nuovi dati sui costi, che rivelano nel complesso costi di investimento nonché costi di esercizio e manutenzione più elevati per questi impianti.

2.     Proroga dei termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio di impianti eolici e idroelettrici

Negli anni passati per molti progetti di impianti eolici e idroelettrici non si è riuscito a rispettare i termini previsti dalla legge per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio degli impianti, notifica necessaria per l'ottenimento della RIC. Le ragioni sono molteplici: ricorso, nel caso di numerosi progetti, a tutti i rimedi giuridici disponibili per contrastarli; necessità di ripetere alcune fasi della procedura (es. esame di impatto ambientale) a causa di nuove disposizioni in vigore; tempi e oneri spesso elevati per la ricerca di una soluzione in caso di conflitto sugli obiettivi tra gli interessi di protezione e quelli di utilizzo. I termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio per gli impianti eolici e idroelettrici sono stati pertanto prorogati: per entrambi varrà un nuovo termine di messa in esercizio di 12 anni (contro il termine attuale di 7 e 6 anni rispettivamente). Inoltre, in caso di ricorso è prevista la sospensione dei suddetti termini per tutte le tecnologie.

3.     Perdite di produzione degli impianti idroelettrici beneficiari della RIC

Gli impianti idroelettrici che in virtù del diritto anteriore hanno ottenuto la RIC a seguito di un ampliamento o rinnovamento considerevole devono garantire una determinata produzione minima. Conformemente all'ordinanza sulla promozione dell'energia appena rivista, tuttavia, se questa produzione minima non può essere rispettata a causa di condizioni imposte dalle autorità (ad es. prescrizioni in materia di deflusso residuale), essa è comunque considerata raggiunta. La rimunerazione per l'immissione di elettricità, inoltre, viene comunque versata anche qualora la produzione minima non possa essere raggiunta a causa di fasi di siccità. Gli anni civili in cui la produzione minima non è raggiunta vengono sommati: se la somma di questi anni supera un terzo della durata della rimunerazione, l’impianto viene escluso dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. La nuova regolamentazione vale già per l'anno di produzione 2018.

4.     Precisazioni sul raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

L'ordinanza sull'energia appena rivista prevede esplicitamente la possibilità di costituire un RCP anche se i fondi partecipanti sono attraversati da strade, tracciati ferroviari nonché ruscelli o fiumi, previo consenso del rispettivo proprietario. Viene inoltre precisata la normativa sulla computabilità dei costi del raggruppamento: d'ora in avanti i costi per la misurazione e l'amministrazione potranno essere computati proporzionalmente ai locatari e agli affittuari. Viene inoltre stabilito che sia i locatari sia i proprietari fondiari dovranno beneficiare dei risparmi conseguiti grazie all'RCP: se i costi dell'elettricità prodotta internamente sono inferiori a quelli del prodotto elettrico acquistato esternamente, il risparmio così ottenuto verrà diviso equamente tra proprietari fondiari e locatari.

Prospettive 2019: versamento delle rimunerazioni uniche

Rimunerazioni uniche per i piccoli impianti fotovoltaici (RUP; potenza < 100 kWp): entro la fine del 2019 la RUP verrà versata presumibilmente a tutti i gestori di impianti che hanno presentato la domanda completa entro il 30 giugno 2018. Ne beneficeranno circa 13‘500 impianti, per una potenza complessiva di circa 260 MW. I gestori che presentano la domanda RUP a inizio 2019 dovranno attendere circa un anno e mezzo prima di ricevere il versamento.

Rimunerazioni uniche per i grandi impianti fotovoltaici (RUG; potenza > 100kWp): entro fine aprile 2019 otterranno presumibilmente una garanzia di versamento della RUG tutti i gestori degli impianti che hanno presentato domanda entro il 30 settembre 2013. Ne beneficeranno circa 605 impianti già realizzati, per una potenza complessiva di circa 172 MW, e 1‘073 impianti non ancora realizzati, per una potenza complessiva di circa 330 MW. I titolari di progetti che presentano domanda per la RUG a inizio 2019 dovranno presumibilmente attendere circa 2 anni prima di ottenere la garanzia di versamento.


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