Coronavirus: la votazione popolare del 17 maggio 2020 non avrà luogo

Berna, 18.03.2020 - In data odierna il Consiglio federale ha deciso di non svolgere la votazione popolare federale indetta per il prossimo 17 maggio 2020. I termini per la raccolta delle firme e di trattazione concernenti le iniziative popolari e i referendum saranno sospesi per un periodo di tempo limitato; il Consiglio federale adotterà un’ordinanza in tal senso. Esso raccomanda inoltre espressamente ai Cantoni e ai Comuni di autorizzare lo svolgimento di assemblee comunali soltanto se assolutamente necessario.

I provvedimenti necessari per contenere il COVID-19 hanno un impatto anche sui diritti politici, e più in particolare sull’organizzazione e sullo svolgimento della votazione popolare federale del 17 maggio 2020.

Il regolare svolgimento di una votazione popolare presume, oltre all’organizzazione della votazione in senso stretto (gli aspetti logistici, il voto e l’accertamento dei risultati), la libera formazione dell’opinione (art. 34 Cost.). Gli aventi diritto di voto devono poter decidere con cognizione di causa, il che implica anche lo svolgimento di campagne sugli oggetti in votazione. In questo contesto, oltre al Consiglio federale, tenuto per legge a informare i cittadini, svolgono un ruolo determinante gli attori della società civile (tra cui partiti, comitati, associazioni, ONG) e i media. A causa dell’epidemia di COVID-19 le manifestazioni informative e gli eventi pubblici sono vietati; i partiti e gli altri attori politici non possono quindi svolgere le assemblee in cui avrebbero preso posizione sui temi in votazione.

Già nel 1951 il Consiglio federale aveva annullato un intero scrutinio dato che un’epidemia di afta epizootica non avrebbe permesso il regolare svolgimento della votazione popolare in numerosi Cantoni.

Le votazioni sull’iniziativa popolare del 31 agosto 2018 «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione) », sulla modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LPC) nonché sulla modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sull’imposta diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi) sono rinviate a data da destinarsi. Il Consiglio federale deciderà in linea di massima entro la fine di maggio se mantenere l’appuntamento alle urne del 27 settembre 2020 e quali oggetti porre in votazione.

Il Consiglio federale prevede la sospensione dei termini concernenti iniziative popolari e referendum

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di sospendere per un periodo di tempo limitato i termini legali e costituzionali per la raccolta delle firme e di trattazione concernenti iniziative popolari e referendum federali. In questo modo intende tener conto in particolare del fatto che le necessarie limitazioni imposte alla libertà di riunione e di movimento rendono pressoché impossibile la raccolta di firme su suolo pubblico. Inoltre, l’iniziativa popolare del 10 ottobre 2016 «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» (il cui termine di trattazione scade il 10 aprile) non ha potuto essere sottoposta alla votazione finale delle Camere federali poiché la sessione primaverile è stata interrotta anzitempo. L’inizio e la durata della sospensione dei termini così come altri dettagli in merito saranno disciplinati in un’ordinanza del Consiglio federale.

Raccomandazione urgente ai Cantoni e ai Comuni

Il Consiglio federale ritiene che i Cantoni di Appenzello Interno e Glarona abbiano agito correttamente decidendo di posticipare lo rispettive Landsgemeinde. Altrove ci si interroga anche sullo svolgimento delle assemblee comunali. Il divieto di cui all’articolo 6 dell’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 COVID-19) si applica in linea di principo anche alle assemblee politiche. L’autorità cantonale competente ha però la facoltà di autorizzare deroghe. Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni previste all’articolo 7 dell’ordinanza 2 COVID-19 debbano essere interpretate nel modo più restrittivo possibile e raccomanda quindi espressamente ai Cantoni di concedere deroghe solo se assolutamente necessario.


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