Coronavirus: termini chiari per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus

Berna, 19.06.2020 - Nella sua seduta del 19 giugno 2020, il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno precisando che il diritto alla prestazione potrà essere esercitato al più tardi fino al 16 settembre 2020. Dopo questa data non sarà nemmeno più possibile chiedere di ricalcolare l’indennità con effetto retroattivo.

L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno disciplina l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus destinata ai genitori che nel periodo di chiusura delle scuole hanno dovuto accudire i figli, alle persone in quarantena e ai lavoratori indipendenti. L’ordinanza ha una durata di validità di sei mesi, ovvero fino al 16 settembre 2020. Il Consiglio federale ha deciso che dopo questa data non potrà più essere esercitato alcun diritto in virtù dell’ordinanza. Le prestazioni dovranno pertanto essere richieste entro il 16 settembre 2020.

Per il calcolo dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus destinata ai lavoratori indipendenti, le casse di compensazione si basano per principio sul reddito su cui si sono fondate per stabilire i contributi d’acconto per il 2019 o sulla più recente decisione di fissazione dei contributi definitiva. L’adeguamento di un’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus già decisa dovuto al fatto che nel frattempo è stata emanata una più recente comunicazione fiscale definitiva sarà escluso dopo la scadenza della validità dell’ordinanza, ovvero il 16 settembre 2020.


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