Coronavirus: Indennità per lavoro ridotto: la durata di percezione è prolungata a 18 mesi

Berna, 01.07.2020 - Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha prolungato da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto (ILR). Inoltre il periodo di attesa è di un giorno. Questa modifica della relativa ordinanza scatterà il 1° settembre 2020 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Dal 1° settembre 2020 la durata massima salirà a 18 mesi, dando così alle imprese più tempo per continuare a beneficiare dell’ILR per i loro dipendenti.

Il Consiglio federale ha previsto un periodo di attesa di 1 giorno a carico del datore di lavoro, nonché reintrodotto il conteggio delle ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR. Anche queste modifiche entreranno in vigore il 1° settembre 2020, dopodiché la procedura per ottenere l’ILR ridiventerà praticamente normale, come lo era cioè fino al 1° marzo 2020.

Fino a fine agosto 2020 le aziende possono chiedere l’indennità per lavoro ridotto per 12 mesi al massimo sull’arco di due anni. Proprio per evitare un’ulteriore crescita della disoccupazione, il Consiglio federale ha pertanto deciso di prolungare la durata massima di percezione dell’ILR.


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