Politica climatica: avviata la consultazione sulla revisione della legge sul CO2

Berna, 17.12.2021 - Il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione della legge sul CO2 per il periodo dal 2025 al 2030. Questo progetto punta a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 al fine di raggiungere l’obiettivo climatico 2030. Il Consiglio federale rinuncia ad alcuni strumenti che hanno contribuito al respingimento dell’ultima revisione. Il nuovo progetto intende completare la tassa sul CO2 con incentivi efficaci, una promozione e investimenti mirati come pure sostenere i continui sviluppi. Viene posto in particolare l’accento su misure che permetteranno alla popolazione di ridurre le emissioni di CO2 generate dalle attività quotidiane.

Il Consiglio federale ha inviato in consultazione la legge sul CO2 revisionata, con cui intende dimezzare in Svizzera entro il 2030 le emissioni di gas serra rispetto al 1990. Il progetto si riallaccia alla proroga fino al 2024 approvata dal Parlamento della legge sul CO2 vigente e include le misure per il periodo dal 2025 al 2030. Il progetto mantiene gli strumenti che si sono affermati quali la tassa sul CO2, ma rinuncia all’introduzione di nuove tasse al fine di tenere conto dei risultati della votazione popolare del giugno 2021. Il Consiglio federale punta piuttosto su incentivi efficaci integrati con promozioni e investimenti mirati.

La presente revisione consente alla Confederazione di mettere a disposizione, tra il 2025 e il 2030, 2,9 miliardi di franchi per il risanamento degli edifici e il passaggio a impianti di riscaldamento clima-compatibili. Inoltre saranno stanziati fondi annuali per potenziare le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, sostituire le flotte di autobus del traffico locale e regionale con automezzi a propulsione elettrica o per la copertura dei rischi legati al potenziamento delle reti di teleriscaldamento. Il progetto pone in particolare l’accento sugli edifici e sulla mobilità, due settori centrali per la protezione del clima.

Edifici: fondi supplementari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento

L’aliquota di 120 franchi per tonnellata di CO2 della tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili quali l’olio da riscaldamento e il gas, rimane invariata. Circa la metà dei proventi può ora essere investita in misure di protezione del clima (adeguamento temporaneo fino al 2030 della destinazione parzialmente vincolata). L’altra metà sarà ridistribuita alla popolazione e all’economia. I fondi confluiranno come finora nel Programma Edifici, nel fondo per le tecnologie e nella promozione della geotermia. Il Programma Edifici consentirà di sostenere i proprietari di case nell’acquisizione di impianti di riscaldamento non alimentati con vettori fossili, come le pompe di calore, o nell’isolamento degli edifici. Fino al 2030 sono ora disponibili altri 40 milioni di franchi l’anno per la sostituzione di vecchi impianti a olio da riscaldamento o a gas con sistemi a energie rinnovabili. Il fondo per le tecnologie continuerà a sostenere con fideiussioni l’accesso di ditte innovative svizzere a capitali terzi. Inoltre, coprirà i rischi associati al potenziamento delle reti di teleriscaldamento e sosterrà i Comuni nell’elaborazione delle pianificazioni energetiche regionali.

Mobilità: veicoli più efficienti e promozione delle stazioni di ricarica

A seguito della revisione, gli importatori di autoveicoli devono importare veicoli più efficienti. I valori obiettivo del CO2 per i veicoli saranno ulteriormente abbassati, analogamente alle disposizioni dell’Unione europea. Gli importatori di autoveicoli che non colgono gli obiettivi saranno soggetti a una sanzione. In tal modo, sono incentivati a vendere veicoli meno inquinanti.

I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per promuovere le stazioni di ricarica delle automobili elettriche. Nel complesso, circa 210 milioni confluiranno nel potenziamento dell’infrastruttura di ricarica in Svizzera. Per quanto concerne i trasporti pubblici, è abrogato il privilegio fiscale per gli autobus diesel. Le maggiori entrate che ne deriveranno, pari a circa 90 milioni di franchi per il periodo 2025-2030, saranno investite in autobus a propulsione elettrica o a idrogeno del traffico locale e regionale. Inoltre, fino al 2030 la Confederazione potrà promuovere con un importo massimo di 30 milioni di franchi l’anno il traffico passeggeri transfrontaliero su rotaia, compresi i treni notturni.

Nel traffico merci, gli autocarri a propulsione elettrica o a idrogeno saranno esentati dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) fino al 2030. In tal modo, i gestori di imprese di trasporto saranno incentivati a passare in misura più massiccia a veicoli alternativi rispettosi del clima.

Trasporto aereo: promozione di carburanti rinnovabili

Nel settore del trasporto aereo, la revisione della legge sul CO2 obbliga i fornitori di carburanti per l’aviazione ad aggiungere carburanti rinnovabili al cherosene rifornito in Svizzera, in linea con le disposizioni dell’Unione europea. Al contempo, la Confederazione può sostenere finanziariamente le ditte innovative che realizzano impianti pilota per la produzione di carburanti sintetici rinnovabili destinati all’aviazione. A tal fine sono previsti 25-30 milioni di franchi l’anno. Il Consiglio federale intende in questo modo rafforzare la ricerca e l’innovazione nel nostro Paese.

Importatori di carburanti: obbligo di compensazione e carburanti rinnovabili

Gli importatori di benzina e diesel devono continuare a compensare parte delle emissioni di CO2 generate da questi carburanti con misure climatiche. Questa quota può essere aumentata al 90 per cento e comprendere anche progetti di protezione del clima realizzati all’estero. Con la conclusione di diversi accordi bilaterali, la Svizzera ha creato le relative premesse. Il supplemento massimo che gli importatori di carburante possono far pagare alla pompa rimane invariato a 5 centesimi per litro di benzina e diesel. Gli importatori devono ridurre direttamente le emissioni di CO2 dei combustibili del 5-10 per cento, mettendo sul mercato combustibili rinnovabili. Questa disposizione sostituisce lo sgravio temporaneo dell’imposta sugli oli minerali.

Imprese: esenzione della tassa sul CO2 e partecipazione al SSQE

La revisione della legge sul CO2 consente di esentare dalla tassa sul CO2 le imprese che, in contropartita, si impegnano a ridurre le loro emissioni derivanti dalla combustione di olio da riscaldamento e gas e mostrano come riusciranno ad annullarle sul lungo termine. Oggi, la possibilità di esenzione è limitata a singoli settori. Come finora, le imprese che generano emissioni elevate di CO2 saranno esentate dal pagamento della tassa sul CO2. Queste imprese partecipano per contro al sistema di scambio di quote di emissione (SSQE), che dal 2020 è collegato a quello europeo.

Mercato finanziario: obbligo di rendicontazione sui rischi climatici

La revisione della legge obbliga le autorità di vigilanza a presentare un rendiconto sui rischi derivanti dai cambiamenti climatici, in particolare sui rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici quali il maltempo più frequente o i periodi di siccità. L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari deve informare sui rischi per gli istituti finanziari svizzeri, mentre la Banca nazionale svizzera su quelli per la stabilità del mercato finanziario.

Dimezzare le emissioni entro il 2030 è possibile

Il progetto di revisione, associato al progresso tecnologico e alla dinamica dei vari settori, consentirà alla Svizzera di dimezzare le proprie emissioni entro il 2030. Due terzi della riduzione saranno realizzati in Svizzera, mentre il terzo rimanente sarà ottenuto con progetti di protezione del clima realizzati all’estero.

La procedura di consultazione durerà fino al 4 aprile 2022. Oltre alla legge sul CO2 sono adeguate anche le leggi sull’energia (LEne), sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), sulla navigazione aerea (LNA) e sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).


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