Legge sull’energia: Le principali misure

Per attuare la Strategia energetica 2050 il Parlamento ha sottoposto a revisione la legge sull’energia, decidendo le seguenti misure:

Risparmio energetico ed efficienza energetica

Misura Descrizione
Valori indicativi Nella legge sono definiti i valori indicativi da perseguire nel con-sumo di energia e di elettricità entro il 2020 e il 2035. Le misure si basano su questi valori indicativi.
Obiettivi riguardanti le emissioni di CO² dei veicoli Dal 2021 le emissioni medie calcolate sull’insieme del parco auto-mobili nuove non potranno superare i 95 g di CO²/km (oggi: 130 g di CO²/km) per veicolo, mentre quelle degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri nuovi non potranno superare i 147 g di CO²/km.
Programma Edifici per i risanamenti energetici Il Programma di Confederazione e Cantoni, limitato al 2019, è prolungato grazie ai fondi supplementari provenienti dalla tassa sul CO² (al massimo 450 mio. di fr. all’anno).
Agevolazioni fiscali per i risanamenti energetici degli edifici Oltre che nell’anno in cui è stato effettuato, è ora possibile dedurre fiscalmente il risanamento anche nel corso dei due periodi fiscali successivi. Le spese di demolizione possono essere dedotte dalle imposte se il vecchio edificio è sostituito con uno energeticamente migliore.
Sistemi di misurazione intelligente Gli attuali contatori di corrente meccanici saranno sostituiti da apparecchi di misurazione intelligenti, i cui dati, più precisi, consentono un approvvigionamento più efficiente e risparmi di elettricità. La legge disciplina la protezione dei dati.

Energie rinnovabili

Misura Descrizione
Valori indicativi Nella legge sono definiti i valori indicativi da perseguire per
l’incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili entro il 2020 e il 2035. Le misure si basano su questi valori indicativi.
Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità da energie
rinnovabili
L’attuale sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
continuerà in forma diversa. A partire da una determinata
grandezza dell’impianto, sono i produttori stessi di elettricità da energie rinnovabili che dovranno commercializzarla. Sono escluse dal sistema di rimunerazione le piccole centrali idroelettriche (con una potenza inferiore a 1 MW).
Contributi d’investimento per l’incremento di elettricità da energie
rinnovabili
Le centrali idroelettriche e gli impianti a biomassa possono ora beneficiare di contributi d’investimento. Possono inoltre essere
autorizzati contributi d’investimento anche per impianti fotovoltaici a partire da una certa grandezza.
Sostegno delle centrali idroelettriche esistenti Le grandi centrali idroelettriche esistenti (con una potenza supe-riore a 10 MW) possono beneficiare per cinque anni di un premio di mercato per l’elettricità che devono vendere sul mercato a un prezzo inferiore ai costi di produzione.
Promozione temporanea Il nuovo sistema di rimunerazione è autorizzato soltanto sino alla fine del 2022, i contributi d’investimento soltanto fino al 2030.
Supplemento rete Il supplemento rete per la promozione della produzione di elettricità da energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e del risanamento ecologico di centrali idroelettriche passa da 1,5 a 2,3 ct./kWh
Interesse nazionale L’impiego di energie rinnovabili e l’incremento della loro produzione sono ora riconosciuti di interesse nazionale, alla stregua della protezione della natura e del paesaggio.
Procedure di autorizzazione più rapide I Cantoni devono prevedere procedure di autorizzazione rapide per gli impianti destinati all’impiego di energie rinnovabili. Inoltre il Tribunale federale decide in merito all’approvazione dei piani di impianti elettrici soltanto nelle questioni d’importanza fondamentale e non più nei casi di importanza secondaria.
Promozione del consumo proprio Chi produce la propria elettricità può consumarla. In futuro potranno beneficiare di questa possibilità anche i proprietari fondiari e i locatari confinanti.

Abbandono del nucleare

Misura Descrizione
Valori indicativi Nella legge sono definiti i valori indicativi da perseguire nel con-sumo di energia e di elettricità entro il 2020 e il 2035. Le misure si basano su questi valori indicativi.
Obiettivi riguardanti le emissioni di CO² dei veicoli Dal 2021 le emissioni medie calcolate sull’insieme del parco auto-mobili nuove non potranno superare i 95 g di CO²/km (oggi: 130 g di CO²/km) per veicolo, mentre quelle degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri nuovi non potranno superare i 147 g di CO²/km.
Programma Edifici per i risanamenti energetici Il Programma di Confederazione e Cantoni, limitato al 2019, è prolungato grazie ai fondi supplementari provenienti dalla tassa sul CO² (al massimo 450 mio. di fr. all’anno).
Agevolazioni fiscali per i risanamenti energetici degli edifici Oltre che nell’anno in cui è stato effettuato, è ora possibile dedurre fiscalmente il risanamento anche nel corso dei due periodi fiscali successivi. Le spese di demolizione possono essere dedotte dalle imposte se il vecchio edificio è sostituito con uno energeticamente migliore.
Sistemi di misurazione intelligente Gli attuali contatori di corrente meccanici saranno sostituiti da apparecchi di misurazione intelligenti, i cui dati, più precisi, consentono un approvvigionamento più efficiente e risparmi di elettricità. La legge disciplina la protezione dei dati.

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Tema Strategia energetica 2050: Primo pacchetto di misure

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