Indipendenza della radio e della televisione

L'attività delle emittenti radiotelevisive svizzere si basa sulle disposizioni della Costituzione federale, della legge sulla radiotelevisione e delle relative ordinanze. Tutte le emittenti dispongono di completa indipendenza e autonomia nella concezione dei programmi. Possono e devono criticare anche le autorità statali.

  • Le autorità della Confederazione (ad es. il Consiglio federale) non possono impartire alle emittenti nessuna direttiva in merito ai contenuti, né obbligarle a diffondere determinati contenuti.
  • Le autorità della Confederazione non possono né intervenire nel caso non approvino il resoconto fornito, né sanzionare le emittenti per errori giornalistici.
  • La Costituzione garantisce che per i ricorsi in materia di programmi il pubblico possa rivolgersi a un organo indipendente, ossia l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).
  • Il sovvenzionamento attraverso il canone di ricezione garantisce alle radio e alle televisioni l'indipendenza da finanziatori privati.

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