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Comunicato stampaPubblicato il 19 novembre 2025

Il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vigore dell’ordinanza sul CO2 nel settore SSQE

Berna, 19.11.2025 — Il 19 novembre 2025 il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza sul CO2 al 1° gennaio 2026. Le modifiche sono necessarie per consentire l’ulteriore sviluppo del sistema di scambio di quote di emissioni svizzero in linea con quello dell’Unione europea. La revisione parziale concerne anche adeguamenti puntuali, per esempio nell’ambito dei valori obiettivo per il CO2 dei veicoli nuovi e dell’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti. Inoltre, i gestori di impianti con processi ad alta temperatura potranno richiedere un valore minimo ridotto per abbassare le loro emissioni di gas serra.

Il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) è collegato a quello dell’Unione europea (UE) dal 2020. L’accordo sul collegamento sancisce che i due SSQE devono avere regole identiche; inoltre, il collegamento tra i due sistemi consente di escludere le merci provenienti dalla Svizzera dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’UE. Pertanto, anche la Svizzera attua a sua volta gli aggiustamenti apportati dall’UE al SSQE. Il 19 novembre 2025 il Consiglio federale ha decretato l’entrata in vigore delle modifiche necessarie a tale scopo nell’ordinanza sul CO2 per il periodo dal 2026 al 2030.

Per gli impianti industriali, nel SSQE svizzero la revisione prevede soprattutto la riduzione dell’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione. Per l’aviazione viene introdotto nel SSQE un nuovo sistema di promozione allo scopo di creare condizioni concorrenziali comparabili a quelle dell’UE: gli operatori di aeromobili continueranno a ricevere a titolo gratuito una parte dei diritti di emissione per compensare parzialmente i costi più elevati dei carburanti rispettosi del clima.

Infine, la revisione armonizza alle disposizioni dell’UE anche due ulteriori strumenti previsti dalla legge sul CO2: per i valori obiettivo di CO2 dei veicoli nuovi sarà determinante il peso massimo tecnicamente autorizzato dal fabbricante di un veicolo e non più il peso totale autorizzato per il traffico stradale, mentre in merito all’obbligo di compensazione degli importatori di carburanti è stato modificato il metodo di calcolo per la riduzione delle emissioni delle reti di riscaldamento a distanza (p. es. teleriscaldamento).

A determinate condizioni, i gestori di impianti con processi ad alta temperatura che hanno assunto impegni di riduzione del CO2 nei confronti della Confederazione avranno la possibilità di richiedere un valore minimo ridotto per abbassare le loro emissioni di gas serra. La domanda può essere presentata dalle imprese nelle quali una quota elevata di emissioni viene generata dall’utilizzazione di calore di processo ad alta temperatura.

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