Abitazioni secondarie

Villaggio di montagna

L'11 marzo 2012 il popolo e i Cantoni hanno accettato l'iniziativa «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!», con la quale è stato iscritto nella Costituzione il principio secondo cui la quota di abitazioni secondarie di un Comune non deve eccedere il 20 per cento.

La legge sulle abitazioni secondarie, approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati il 20 marzo 2015, è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 con la relativa ordinanza sulle abitazioni secondarie adottata, dal Consiglio federale.

I Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento non possono più autorizzare la costruzione di nuove abitazioni secondarie. Continua a essere ammessa la realizzazione di abitazioni abitate da persone con residenza primaria nel Comune in questione. È consentita anche la costruzione di abitazioni equiparate a un’abitazione primaria, come ad esempio le abitazioni occupate per scopi di formazione o per scopi di lavoro. È inoltre autorizzata la costruzione di abitazioni sfruttate a scopi turistici.

Le abitazioni che prima della votazione popolare esistevano già o beneficiavano di un’autorizzazione con decisione passata in giudicato sono libere nell’uso abitativo e, nei limiti della superficie utile principale esistente, possono essere rinnovate, trasformate o ricostruite. All’interno delle zone edificabili, queste abitazioni possono infine essere ampliate fino al 30 per cento della superficie utile principale, a condizione che non vengano costruite abitazioni supplementari.

Ufficio federale competente

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Abitazioni secondarie 

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