Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione in vista dell'adeguamento degli strumenti di promozione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Berna, 30.03.2022 - Il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa a diverse modifiche di ordinanze nel settore energetico. Il pacchetto di ordinanze rafforza gli strumenti di promozione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In futuro anche gli impianti eolici e geotermici potranno beneficiare di contributi d'investimento. Nel caso degli impianti idroelettrici e a biomassa questo strumento viene esteso. Gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio in futuro beneficeranno di rimunerazioni uniche più elevate, in parte attribuite attraverso aste. Inoltre verrà introdotto un bonus invernale per gli impianti fotovoltaici. Per gli impianti a biomassa viene introdotto un nuovo strumento, il contributo ai costi d'esercizio.

Tramite l'iniziativa parlamentare 19.443 «Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili. Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia», il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha deciso di sostituire la rimunerazione per l'immissione di elettricità, in scadenza a fine 2022, con contributi d'investimento. In aggiunta, per gli impianti a biomassa in futuro prevede l'erogazione di contributi ai costi d'esercizio. Il Parlamento ha infine approvato adeguamenti sostanziali per la rimunerazione unica degli impianti fotovoltaici. Tutti questi strumenti di promozione scadranno a fine 2030. Si tratta ora di concretizzare a livello di ordinanza queste nuovo basi legali.

Secondo l'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn), gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio, ad esempio i pannelli solari sui tetti dei fienili o dei capannoni, possono ottenere una rimunerazione unica (RU) maggiore, pari fino al 60 per cento dei costi d'investimento. Finora su simili tetti non venivano installati impianti fotovoltaici, oppure vi venivano posati soltanto impianti di piccole dimensioni, orientati al consumo proprio. L'ammontare della RU per gli impianti senza consumo proprio, con una potenza a partire da 150 kW, viene stabilito nelle aste. I responsabili dei progetti offrono il loro fabbisogno di promozione concreto in franchi per chilowatt (kW). In caso di aggiudicazione viene loro garantita una rimunerazione unica pari all'ammontare dell'offerta («Pay as bid») ed essi vengono obbligati a realizzare l'impianto. Per i piccoli impianti fotovoltaici senza consumo proprio, con una potenza minima di 2 kW e inferiore a 150 kW, non è prevista alcuna asta bensì una rimunerazione unica fissa, pari a 450 franchi per kW.

Inoltre, in tutte le categorie di impianti fotovoltaici va soppresso il contributo di base per la rimunerazione unica per gli impianti con una potenza superiore a 5 kW. Per gli impianti più piccoli, con una potenza compresa tra 2 e 5 kW, il contributo di base dovrà essere pari a 200 franchi. Come compensazione, per tutte le categorie il contributo basato sulla potenza andrà aumentato di 20 franchi nella classe di potenza fino a 30 kW. Si crea così un incentivo per la costruzione di grandi impianti che possibilmente sfruttano tutta la superficie del tetto. Inoltre, in futuro otterranno un bonus non solo gli impianti integrati, ma anche quelli annessi e isolati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi. Nel semestre invernale questi tipi di impianti producono un quantitativo relativamente elevato di energia elettrica. Il bonus, pari a 100 franchi per kW di potenza installata, è minore rispetto al bonus per gli impianti integrati (250 fr./kW), in quanto viene a mancare l'onere legato all'integrazione. Il bonus può anche essere combinato con la maggiore rimunerazione unica per impianti fotovoltaici senza consumo proprio. In tal modo si incentiva ulteriormente la produzione nel semestre invernale e si contribuisce alla sicurezza di approvvigionamento nei mesi freddi.

Gli impianti idroelettrici nuovi, con una potenza a partire da 1 MW (sinora a partire da 10 MW) hanno diritto a un contributo d'investimento. Anche in futuro saranno sostenuti gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli di impianti con una potenza di almeno 300 kW. Ai nuovi impianti idroelettrici e a quelli ampliati considerevolmente si applica, per i contributi d'investimento, un'aliquota unitaria del 50 per cento dei costi d'investimento computabili, agli impianti rinnovati un'aliquota del 40 per cento per i piccoli impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW e del 20 per cento per i grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW (per gli impianti con una potenza compresa tra 2 a 10 MW l'aliquota è ridotta in chiave lineare).

Alcuni piccoli impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità risultano sempre più penalizzati dalle fasi di siccità durante le quali non possono raggiungere le necessarie quantità minime di produzione. D'ora in poi i periodi di siccità verranno presi in considerazione nella prova del raggiungimento degli obiettivi di produzione, cosa che sgraverà i gestori degli impianti.

I contributi d'investimento degli impianti di produzione di biogas che impiegano biomassa agricola saranno pari al 60 per cento dei costi d'investimento computabili. Per le centrali elettriche a legna e gli altri impianti di produzione di biogas il contributo sarà del 40 per cento, per gli impianti del settore pubblico (IIR e impianti di depurazione delle acque) nonché per i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica, del 20 per cento. In futuro, gli impianti di produzione di biogas otterranno, oltre al contributo d'investimento, anche un contributo alle spese d'esercizio, versato ogni tre mesi per ogni chilowattora di elettricità immessa in rete. L'ammontare del contributo alle spese d'esercizio dipende dal tipo di impianto e dalla classe di potenza.

Anche gli impianti eolici beneficeranno di contributi d'investimento. L'importo del contributo sarà pari al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

Gli impianti geotermici beneficeranno di contributi d'investimento anziché di contributi per l'esplorazione, ora disciplinati nell'OPEn e non più nell'OEn. Potranno essere fatti valere anche i costi per lo sfruttamento del sottosuolo e determinati costi di pianificazione della fase di prospezione e sfruttamento. Una volta portata a termine con successo la fase di esplorazione, d'ora in poi potranno essere chiesti anche dei contributi d'investimento per la costruzione di impianti geotermici destinati alla produzione di energia elettrica.

Nell'ordinanza sull'energia (OEn) vengono semplificate le prescrizioni riguardanti il consumo proprio e i raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP). Viene così abolito il requisito dei fondi contigui. Sono inoltre semplificati i requisiti per la determinazione delle tariffe degli RPC con locatari e affittuari.

Nell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne) vengono inasprite le esigenze minime relative all'efficienza dei diversi apparecchi. È così attuato il mandato del Consiglio federale del 16 febbraio 2022 riguardante l'aumento dell'efficienza entro il 2025. Ciò riguarda ad esempio i frigoriferi, gli asciugabiancheria, le lavastoviglie e i boiler elettrici. Nel caso dell'etichettaEnergia delle automobili si tiene conto del fatto che l'immatricolazione avviene ormai sempre più sulla base dei dati specifici del veicolo tratti dal Certificato di conformità (CoC) anziché, come sinora, sulla base della generica approvazione del tipo (AT).

Nell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) vengono concretizzati i presupposti per la realizzazione dei cosiddetti «progetti sandbox» (progetti pilota). Questi progetti, che sono parte della legislazione sperimentale in materia di approvvigionamento elettrico, mirano a sostenere le innovazioni nel settore dell’approvvigionamento elettrico nonché l’ulteriore sviluppo della legislazione.

Con le nuove disposizioni dell’OAEl viene inoltre regolamentata in modo esplicito la gestione delle cosiddette differenze di copertura relative al corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Questa nuova norma riduce l’onere a carico dei consumatori finali.

La procedura di consultazione durerà fino all'8 luglio 2022. L'entrata in vigore delle ordinanze rivedute è prevista per l'inizio del 2023.


Indirizzo cui rivolgere domande

Marianne Zünd, Capo Media e politica UFE
tel. +41 58 462 56 75, marianne.zuend@bfe.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Segreteria generale DATEC
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html

Ufficio federale dell'energia
http://www.bfe.admin.ch

https://www.uvek.admin.ch/content/uvek/it/home/datec/media/comunicati-stampa.msg-id-87797.html