L'attività delle emittenti radiotelevisive svizzere si basa sulle disposizioni della Costituzione federale, della legge sulla radiotelevisione e delle relative ordinanze. Tutte le emittenti dispongono di completa indipendenza e autonomia nella concezione dei programmi. Possono e devono criticare anche le autorità statali.
- Le autorità della Confederazione (ad es. il Consiglio federale) non possono impartire alle emittenti nessuna direttiva in merito ai contenuti, né obbligarle a diffondere determinati contenuti.
- Le autorità della Confederazione non possono né intervenire nel caso non approvino il resoconto fornito, né sanzionare le emittenti per errori giornalistici.
- La Costituzione garantisce che per i ricorsi in materia di programmi il pubblico possa rivolgersi a un organo indipendente, ossia l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).
- Il sovvenzionamento attraverso il canone di ricezione garantisce alle radio e alle televisioni l'indipendenza da finanziatori privati.