Coronavirus: il Consiglio federale decide nuovi, grandi allentamenti e agevola l’entrata in Svizzera
Berna, 23.06.2021 - Sabato 26 giugno i provvedimenti contro il coronavirus saranno considerevolmente allentati e semplificati. Saranno per esempio revocati l’obbligo del telelavoro e l’obbligo della mascherina all’aperto. Nei ristoranti non ci saranno più limiti al numero di ospiti per tavolo e, con il certificato COVID, potranno di nuovo avere luogo grandi manifestazioni senza limiti di persone o capienza. Si procederà dunque a una riapertura più estesa di quella proposta in sede di consultazione. Nella sua seduta del 23 giugno, il Consiglio federale ha inoltre agevolato l’entrata in Svizzera. I provvedimenti sanitari di confine si concentreranno sulle persone in provenienza da Paesi in cui è diffusa una variante preoccupante del virus.
Le fasi di riapertura del 19 aprile e del 31 maggio non hanno avuto conseguenze negative sulla situazione epidemiologica. Il numero di nuovi casi e le ospedalizzazioni continuano a calare in modo sensibile. Inoltre, entro la fine di giugno circa la metà della popolazione adulta sarà completamente vaccinata. Bisogna tuttavia continuare a essere prudenti. Dall’inizio di giugno la Svizzera si trova nella fase di stabilizzazione. Non sono ancora state vaccinate tutte le persone che lo desiderano. Il Consiglio federale osserva con attenzione la diffusione della variante delta, più infettiva.
Considerati il miglioramento della situazione epidemiologica, il buon andamento della campagna vaccinale e i pareri espressi dai Cantoni, dalle parti sociali e da altri partecipanti alla consultazione, il Consiglio federale ha deciso allentamenti più ampi di quelli proposti. Le regole sono uniformate e semplificate e l’ordinanza COVID-19 situazione particolare è ampiamente rivista.
Allentamenti più importanti del previsto
La quinta fase di riapertura si spinge oltre quanto proposto in sede di consultazione soprattutto nei punti seguenti:
- sostituzione dell’obbligo del telelavoro con una raccomandazione;
- nessuna limitazione del numero di ospiti per tavolo nei ristoranti;
- nessuna limitazione della capienza e del numero di persone e nessun obbligo della mascherina alle grandi manifestazioni con certificato COVID;
- nessun obbligo di portare la mascherina e mantenere la distanza durante le attività sportive e culturali; nessuna differenza tra professionisti e amatori;
- nessuna restrizione per l’insegnamento in presenza nelle scuole universitarie e nella formazione continua.
Revocato l’obbligo della mascherina all’aperto
L’obbligo della mascherina è revocato nelle aree esterne delle strutture accessibili al pubblico e delle strutture per il tempo libero, come pure sulle terrazze dei ristoranti. Nei trasporti pubblici sono considerate esterne tutte le aree con grandi aperture su almeno due lati, quali i marciapiedi di accesso ai treni (anche quelli sotterranei), le fermate, i sottopassaggi e i cavalcavia o gli atri e le aree commerciali delle stazioni. Sono considerati luoghi chiusi gli impianti ferroviari sotterranei (quali la stazione sotterranea di Zurigo), le aree sotterranee di accesso e di shopping e le sale di attesa chiuse.
Restano in vigore le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica: dove non è possibile mantenere una distanza di 1,5 metri dalle altre persone, bisogna indossare la mascherina. Al chiuso resta in vigore l’obbligo generale della mascherina perché è impossibile controllare sistematicamente chi è già stato vaccinato o è guarito dal virus.
Revocato l’obbligo della mascherina sul lavoro e nelle scuole del livello secondario IIL’obbligo generale della mascherina è revocato anche sul lavoro. I datori di lavoro continuano a essere responsabili della protezione dei lavoratori e decidono dove e quando è necessario indossare la mascherina. La Confederazione revoca l’obbligo della mascherina anche nelle scuole del livello secondario II. I provvedimenti da adottare nei licei, nelle scuole specializzate e nelle scuole professionali tornano a essere di competenza dei Cantoni.
Obbligo del telelavoro sostituito da una raccomandazione
L’obbligo del telelavoro è revocato e sostituito da una raccomandazione; il lavoro in loco non è più subordinato all’obbligo di sottoporsi regolarmente a un test.
Nessuna restrizione per l’insegnamento presenziale
La limitazione del numero di persone ammesse ai corsi presenziali nella formazione professionale superiore, nella formazione continua e nelle scuole universitarie è revocata, senza l’obbligo di sottoporsi regolarmente a un test.
La capienza può essere sfruttata appieno
I negozi, le strutture per il tempo libero e gli impianti sportivi possono sfruttare appieno la propria capienza. I parchi acquatici possono riaprire. Soltanto alle manifestazioni senza certificato COVID la capienza è limitata a due terzi.
Ristoranti: nessun limite al numero di ospiti per tavolo
Nei ristoranti è revocata la limitazione del numero di persone per tavolo. Al chiuso resta in vigore l’obbligo di consumare stando seduti, tra i gruppi dev’essere rispettata la distanza prescritta. I dati di contatto continuano a essere registrati, ma bastano quelli di una persona per gruppo. Resta obbligatorio anche indossare la mascherina, salvo quando gli ospiti siedono al tavolo. All’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più limitate ed è revocato l’obbligo di consumare stando seduti. Anche all’aperto, tuttavia, tra i gruppi deve essere rispettata la distanza prescritta. Non devono per contro più essere registrati i dati di contatto.
Riapertura di discoteche e sale da ballo
Le discoteche e le sale da ballo possono riaprire, a condizione che l’accesso sia limitato alle persone in possesso di un certificato COVID. Si rinuncia alla limitazione a 250 persone e alla registrazione dei dati di contatto proposte in sede di consultazione. Come per tutte le strutture con accesso limitato alle persone in possesso di un certificato COVID, anche per le discoteche e le sale da ballo è revocato l’obbligo della mascherina.
Manifestazioni con certificato: senza mascherina e senza restrizioniPer le manifestazioni con accesso limitato alle persone in possesso di un certificato COVID, incluse le grandi manifestazioni, sono revocate tutte le restrizioni. Sono dunque di nuovo consentite le manifestazioni con più di 10 000 persone già dal 26 giugno. La capienza può essere sfruttata appieno. In un piano di protezione devono essere definite tra l’altro le modalità d’attuazione della limitazione dell’accesso alle persone con certificato. Per le manifestazioni con più di 1000 persone è necessaria l’autorizzazione del Cantone.
Manifestazioni senza certificato
Per le manifestazioni che non richiedono il certificato COVID vale quanto segue:
- se il pubblico è seduto, sono consentiti 1000 spettatori, sia al chiuso che all’aperto;
- se i presenti stanno in piedi o si muovono, il limite massimo è di 250 persone al chiuso e di 500 all’aperto;
- possono essere utilizzati due terzi della capienza, sia al chiuso che all’aperto;
- al chiuso vige l’obbligo della mascherina e la consumazione è permessa soltanto nel settore della ristorazione; se però vengono registrati i dati, anche al posto a sedere;
- all’aperto non è obbligatorio indossare la mascherina;
- sono vietate le manifestazioni e i concerti in cui si balla.
Manifestazioni private: 30 al chiuso e 50 all’aperto
Alle manifestazioni private possono incontrarsi al massimo 30 persone in locali privati e al massimo 50 all’aperto.
Fiere: nessuna limitazione della capienzaIl divieto di svolgere fiere con meno di 1000 persone al chiuso è revocato. Inoltre non sono più previste prescrizioni sulla capienza, indipendentemente dal numero dei visitatori o dalla limitazione dell’accesso a chi è in possesso di un certificato COVID. Alle fiere che non richiedono il certificato COVID vige l’obbligo della mascherina al chiuso e la consumazione è ammessa soltanto nel settore della ristorazione.
Sport e cultura senza mascherina
L’esercizio di un’attività sportiva o culturale all’aperto non è più soggetto ad alcuna restrizione. Al chiuso devono invece essere registrati i dati di contatto. L’obbligo della mascherina e quello di mantenere la distanza e le limitazioni della capienza sono revocati.
Durata di protezione del vaccino prolungata a dodici mesi
Come raccomandato dalla Commissione federale per le vaccinazioni, il Consiglio federale estende a dodici mesi la durata di protezione dei vaccini a mRNA omologati in Svizzera. Le persone completamente vaccinate sono quindi esentate per dodici mesi dall’obbligo di quarantena dei contatti e per chi viaggia. In conformità alle prescrizioni dell’UE per il certificato COVID, le persone guarite continuano a essere esentate per sei mesi dall’obbligo di quarantena. È stata inoltre estesa da 24 a 48 ore la validità dei test rapidi dell’antigene.
Test autodiagnostici anche nelle drogherie e nel commercio al dettaglio
I test fai da te possono essere acquistati anche nelle drogherie e nel commercio al dettaglio. La consegna di cinque test autodiagnostici al mese a carico della Confederazione resta però riservata alle farmacie ed è limitata alle persone non vaccinate o non guarite. Nell’ordinanza 3 COVID-19 è stato inoltre inserito il rimborso dei test effettuati prima di recarsi in un campo di vacanze o a una manifestazione.
Entrata in Svizzera agevolata
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di allentare le prescrizioni per l’entrata in Svizzera, come proposto in sede di consultazione. L’obbligo di quarantena è revocato per chi arriva dall’area Schengen. Devono sottoporsi al test soltanto le persone non vaccinate o non guarite che giungono in Svizzera per via aerea. Sono registrati unicamente i dati di contatto di chi viaggia in aereo. La Svizzera allenta inoltre le restrizioni all’entrata ancora vigenti per i cittadini di Stati terzi che possono provare di essere vaccinati. Il pertinente elenco dei Paesi della Segreteria di Stato della migrazione è stato adeguato. Possono di nuovo entrare in Svizzera i cittadini di Paesi terzi quali gli USA, l’Albania o la Serbia.
Viaggiatori provenienti da un Paese con una variante preoccupante del virus
L’elenco dei Paesi a rischio dell’Ufficio federale della sanità pubblica è stato ridotto e contempla soltanto gli Stati o le regioni in cui circolano varianti del virus preoccupanti per la Svizzera. Le persone vaccinate o guarite in provenienza da una di queste aree non sottostanno all’obbligo di test e di quarantena, fintanto che è sicuro che il vaccino offra una buona protezione. Chi non è né vaccinato né guarito deve invece presentare un test PCR o un test rapido dell’antigene negativo e mettersi in quarantena dopo l’arrivo in Svizzera.
In concreto, questo significa che le persone vaccinate o guarite non devono né presentare un test negativo né mettersi in quarantena anche se arrivano da un Paese, quale l’India o il Regno Unito, in cui predomina la variante delta. I vaccini impiegati in Svizzera offrono una protezione lievemente ridotta, ma ancora molta buona contro questa variante.
Compatibilità internazionale del certificato COVID
Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha inoltre recepito due ordinanze dell’UE sul certificato COVID digitale che si inseriscono nello sviluppo dell’acquis di Schengen. Il processo di riconoscimento del certificato svizzero da parte dell’UE è stato avviato. Dal 1° luglio, per una fase transitoria di sei settimane, saranno verosimilmente ammessi anche altri certificati nell’area UE/AELS. È quindi importante informarsi sulle regole d’entrata prima di partire per un viaggio.
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