Il Consiglio federale pone in vigore le modifiche di ordinanze per l'offensiva solare

Berna, 17.03.2023 - Nella sua seduta del 17 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato modifiche dell'ordinanza sull'energia, dell'ordinanza sulla promozione dell'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico. Le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2023 e permetteranno di attuare quelle alla legge sull'energia adottate dal Parlamento e in vigore dal 1° ottobre 2022 (misure urgenti per garantire a breve termine un approvvigionamento elettrico sicuro in inverno, offensiva solare).

Con le modifiche della legge sull'energia, il Parlamento semplifica l'autorizzazione dei grandi impianti fotovoltaici e ne prevede il sostegno finanziario con una rimunerazione unica la cui aliquota è pari al massimo al 60 per cento dei costi di investimento. Queste semplificazioni si applicano fino a quando questi nuovi grandi impianti fotovoltaici permetteranno a livello nazionale una produzione massima di 2 terawattora (TWh) all'anno. Le modifiche della legge sull'energia sono valide fino al 2025.

Gli adeguamenti dell'ordinanza sull'energia, dell'ordinanza sulla promozione dell'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, che il Consiglio federale ha deciso il 17 marzo 2023, riguardano l'attuazione dell'articolo 71a della legge sull'energia (produzione di elettricità supplementare mediante grandi impianti fotovoltaici). A riguardo il DATEC ha condotto una procedura di consultazione pubblica che si è tenuta da 5 al 16 dicembre 2022. Il Consiglio federale ha ora stabilito nell'ordinanza i principi elencati qui di seguito.

Espansione del fotovoltaico con valore soglia 2 TWh: questa soglia è determinata dalla produzione derivante da progetti con autorizzazione passata in giudicato. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) viene costantemente informato dai Cantoni sui progetti previsti e sul loro stato di avanzamento, dal deposito pubblico fino alla messa in esercizio. L'UFE tiene sempre aggiornato un elenco pubblico contenente queste informazioni.

Esclusione delle superfici per l'avvicendamento delle colture: gli impianti siti sulle superfici di avvicendamento delle colture sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 71a, per evitare che entrino in concorrenza con la produzione di generi alimentari.

Autorizzazione edilizia: deve essere rilasciata dal Cantone, previo consenso del Comune di ubicazione e dei proprietari fondiari. Nell'ambito dell'autorizzazione edilizia, il Cantone deve stabilire anche le condizioni per lo smantellamento. Per quanto concerne il collegamento elettrico è necessaria un'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte o dell'UFE. L'autorità cantonale responsabile delle autorizzazioni si coordina con le autorità federali.

Ammontare della rimunerazione unica: una domanda può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato. L'importo massimo di una rimunerazione unica equivale al 60 per cento dei costi d'investimento computabili. Perché sia possibile beneficiare del sostegno finanziario, almeno il 10 per cento della produzione prevista per l'intero impianto o 10 gigawattora devono essere immessi in rete entro la fine del 2025. La messa in esercizio completa dell'impianto deve avvenire entro la fine del 2030. I progetti che non adempiono questi criteri possono richiedere la rimunerazione unica ordinaria per gli impianti fotovoltaici.

Potenziamenti della rete: la Commissione federale dell'energia elettrica è responsabile dell'approvazione della rimunerazione per i potenziamenti della rete necessari per i grandi impianti fotovoltaici. Questi costi fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete Swissgrid.


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