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La legge sulla caccia rivista migliora la protezione degli animali selvatici e dei loro spazi vitali indigeni
l seguente dossier, contenente documenti pubblicati in vista della votazione, non viene più aggiornato (Stato: 27 settembre 2020).
La fauna selvatica ha bisogno di siti dove rifugiarsi che le offrano protezione e cibo e la possibilità di riprodursi. Per il suo benessere è inoltre importante che possa muoversi liberamente da uno spazio vitale all’altro. La revisione della legge sulla caccia consentirà di proteggere nella natura circa 300 passaggi faunistici da interventi edili e di rimuovere eventuali ostacoli al suo cammino.
La Svizzera vuole rafforzare la diversità delle specie. La revisione della legge sulla caccia fornisce un importante contributo in questo senso: protegge un numero maggiore di specie e la protezione è migliore di quella offerta finora. L’estensione della protezione gioverà ad esempio alla maggior parte delle specie di anatre selvatiche, che non potranno più essere cacciate. Infine, la revisione accorda ai Cantoni un sostegno finanziario per la valorizzazione delle aree federali di protezione della fauna selvatica e delle riserve di uccelli, come pure per aumentare gli effettivi dei guardiacaccia.
Collegamento degli spazi vitali
Gli insediamenti, gli edifici commerciali e industriali, come pure le strade e le linee ferroviarie, si ripercuotono sugli spazi vitali della fauna selvatica frammentandoli. La fauna necessità tuttavia di paesaggi aperti, che le consentano di migrare da un sito di rifugio all’altro. La legge sulla caccia rivista consente di proteggere da interventi edili nella natura circa 300 passaggi faunistici. Inoltre, permetterà, laddove necessario, di costruire lungo strade e linee ferroviarie dei ponti e dei sottopassaggi per la fauna selvatica. A tale scopo, la Confederazione stanzierà circa 4 milioni di franchi l’anno.
Valorizzazione degli spazi vitali
La fauna selvatica ha bisogno di siti di rifugio. La Confederazione sostiene ora i Cantoni nella valorizzazione degli spazi vitali, stanziando una somma tra 1,5 e 2 milioni di franchi l’anno. I contributi della Confederazione permetteranno ai Cantoni di valorizzare gli spazi vitali della fauna selvatica e degli uccelli nei circa 80 siti di protezione della fauna e riserve di uccelli della Confederazione. La Confederazione stanzia inoltre fondi supplementari, affinché i Cantoni possano aumentare gli effettivi dei guardacaccia.
Migliore protezione della fauna selvatica
La revisione della legge sulla caccia rafforza inoltre la protezione di diverse specie di fauna selvatica, che viene ora estesa anche a dodici specie di anatre selvatiche, di cui sarà vietata la caccia. Infine, è stato fissato un periodo di protezione più lungo per la beccaccia. Nell’ambito delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può assoggettare a regolazione anche altre specie, purché vi siano delle ragioni fattuali. Il Parlamento ha tuttavia espressamente escluso tale possibilità per la lince, il castoro, l’airone cenerino e lo smergo maggiore. La revisione della legge consente quindi una maggiore protezione anche a dette specie.
Specie | Diritto sulla caccia vigente | Diritto sulla caccia rivista |
---|---|---|
Lince, Castoro, Airone cenerino, Smergo maggiore | In caso di danni rilevanti possono essere abbattuti più esemplari, previa approvazione della Confederazione. | I Cantoni possono abbattere solo singoli esemplari che causano danni. |
Anatre selvatiche | 15 specie di anatre selvatiche sono cacciabili. | 12 specie di anatre selvatiche sono ora protette; soltanto 3 rimangono cacciabili. |
Beccaccia | La beccaccia è attualmente cacciabile per un periodo di tre mesi, da metà settembre a metà dicembre. | La beccaccia è ora cacciabile per un periodo di due mesi, da metà ottobre a metà dicembre. |
Tutte le specie | Il Consiglio federale può autorizzare la caccia di specie protette in forte aumento. | La caccia alle specie protette in forte aumento non può più essere autorizzata. |
Tutte le specie | Non sono previsti contributi della Confederazione volti a promuovere le specie e i loro spazi vitali nei siti di protezione della fauna selvatica e nelle riserve di uccelli. | I Cantoni beneficiano di aiuti finanziari della Confederazione volti a promuovere le specie e i loro spazi vitali nei siti di protezione della fauna selvatica e nelle riserve di uccelli. Gli spazi vitali della fauna selvatica sono così valorizzati. |
Tutte le specie | Non esistono norme per i cosiddetti corridoi faunistici, importanti per la fauna selvatica. | Sono delimitati e protetti contro interventi edili circa 300 corridoi faunistici. Questo provvedimento serve a collegare meglio i territori in cui vive la fauna selvatica. |
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