1 Introduzione
1.1 Skyguide è una società anonima di economia mista non orientata al profitto che, su mandato della Confederazione e in virtù degli articoli 40a della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) e 2 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA), fornisce i servizi della sicurezza aerea civile e militare in Svizzera. La Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti dell'impresa.
1.2 I diritti che competono alla Confederazione in qualità di azionista sono esercitati dal Consiglio federale. Quest'ultimo riconosce la libertà decisionale del consiglio di amministrazione riguardo alla strategia imprenditoriale e alla linea politica da adottare. Il ruolo di azionista maggioritario della Confederazione è disgiunto, a livello istituzionale, dalla sua funzione di organo regolatore, di autorità di sorveglianza e di cliente.
1.3 Secondo l'articolo 40c LNA, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici per Skyguide. La Confederazione si impegna così a perseguire una strategia di proprietario coerente e lungimirante. Gli obiettivi strategici riguardano Skyguide e le società del suo gruppo. Il consiglio di amministrazione è responsabile della conduzione uniforme di Skyguide e delle società del gruppo. Provvede inoltre all'attuazione e al raggiungimento degli obiettivi strategici in tutto il gruppo, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le necessarie informazioni per la verifica.
2 Principali aspetti strategici
Il Consiglio federale si aspetta che Skyguide:
2.1 soddisfi il suo mandato in modo redditizio e garantendo un'elevata qualità, contribuendo così ad assicurare in Svizzera un traffico aereo sicuro, puntuale e rispettoso dell'ambiente;
2.2 fornisca servizi di sicurezza aerea militare che permettano alla Svizzera di tutelare in modo indipendente e illimitato la sovranità sul proprio spazio aereo come anche gli interessi della politica di difesa. Skyguide crea nei tempi stabiliti le condizioni necessarie per un servizio di polizia aerea operativo 24 ore su 24;
2.3 anticipi e prepari tempestivamente i cambiamenti strutturali prevedibili nel settore della sicurezza aerea europea, senza compromettere l'utilizzazione sovrana dello spazio aereo o il controllo effettivo sui servizi e sulle infrastrutture della sicurezza aerea di importanza nazionale;
2.4 raggiunga gli obiettivi definiti nel quadro del sistema di prestazioni europeo (Single European Sky SES) in settori quali la sicurezza aerea, l’ambiente, la capacità e l’efficienza dei costi, e disponga di una cultura della sicurezza di alto livello;
2.5 contribuisca, con lo sviluppo e l'introduzione di innovazioni e tenendo conto delle direttive del piano di modernizzazione e di innovazione europeo (European ATM Master Plan), a rendere il settore aeronautico più efficiente, redditizio e sicuro, preparandosi alle future sfide della sicurezza aerea;
2.6 disponga di un sistema di gestione del rischio d'impresa (Enterprise Risk Management; ERM), secondo la norma ISO 31000, di un Compliance Management System (CSM), secondo la norma ISO 19600, e di un sistema di gestione della continuità operativa (Business Continuity Management; BCM). Skyguide informa l'azionista maggioritario sui principali rischi imprenditoriali e sui principali punti del CSM;
2.7 persegua, nel quadro delle sue possibilità economiche, una strategia aziendale sostenibile e orientata a principi etici.
3. Obiettivi finanziari
Il Consiglio federale si aspetta che Skyguide:
3.1 presenti un risultato operativo equilibrato e aumenti l'efficienza in tutte le unità amministrative;
3.2 persegua una politica tariffaria sostenibile, mirando alla redditività dei servizi offerti nello spazio aereo svizzero e contribuendo ad aumentare il grado di copertura dei costi dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi regionali;
3.3 miri a un indebitamento netto inferiore al doppio del EBITDA, fermo restando che sono ammessi superamenti temporanei;
3.4 disponga di un'adeguata copertura assicurativa per i rischi legati alla responsabilità civile.
4. Obiettivi di politica del personale
Il Consiglio federale si aspetta che Skyguide:
4.1 persegua una politica del personale sociale e moderna e continui a svilupparla in modo innovativo nel quadro dei diritti di partecipazione con le parti sociali;
4.2 crei un clima di fiducia nel personale con il suo stile di gestione e la sua comunicazione;
4.3 offra una formazione professionale di base al passo coi tempi e garantisca la competitività dei suoi collaboratori sul mercato del lavoro attraverso l'adozione a lungo termine di misure di formazione e perfezionamento;
4.4 adotti un sistema di indennità all'avanguardia, basato sul rendimento economico a lungo termine dell'impresa, rispettando le disposizioni sancite all'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale come anche quelle dell'ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri;
4.5 si impegni, a fronte di eventuali contributi straordinari alla cassa pensioni di Skyguide, affinché gli assicurati diano un contributo determinante al finanziamento della cassa;
4.6 si impegni a favore di un’età pensionabile dei propri collaboratori al passo con i tempi.
5 Forme di cooperazione
5.1 Skyguide può aprirsi a cooperazioni nazionali e internazionali (partecipazioni, alleanze, fondazione di società e altre forme di collaborazione), a condizione che:
a. siano in linea con l'articolo 40b LNA e con l’articolo 6a OSA;
b. siano necessarie per l'adempimento del mandato legale;
c. contribuiscano a realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale;
d. possano essere gestite in modo professionale;
e. tengano adeguatamente conto dei rischi.
5.2 Skyguide informa per tempo l'azionista maggioritario sulle cooperazioni previste.
6 Modifiche
Poiché il contesto in cui l’azienda opera è in costante evoluzione, il Consiglio federale si riserva, se necessario, di adattare gli obiettivi strategici previa consultazione di Skyguide.
7 Informazione
7.1 Il Consiglio federale esige da Skyguide che vi sia uno scambio di informazioni con i rappresentanti della Confederazione quattro volte l'anno.
7.2 Ogni anno al termine dell'esercizio commerciale, contemporaneamente e in complemento del rapporto di gestione, il consiglio di amministrazione di Skyguide informa il Consiglio federale circa il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati.