Informazioni attuali:
Per valorizzare la mobilità ciclistica, nel 2015 diversi partiti e associazioni hanno lanciato l’iniziativa per la bici. Lo scopo era di sancire nella Costituzione l’obbligo della Confederazione di promuovere le vie ciclabili. Ritenendola eccessiva, Consiglio federale e Parlamento le hanno contrapposto un controprogetto diretto che dà alla Confederazione la possibilità di sostenere tali vie. In futuro le vie ciclabili godranno così dello stesso trattamento giuridico previsto per i sentieri e i percorsi pedonali. Il relativo articolo costituzionale, in vigore da circa 40 anni, verrà completato.
Con il decreto federale adottato dal Parlamento spetterà alla Confederazione emanare principi in materia di reti ciclabili; inoltre potrà sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi a favore di tali reti, come pure informare sulle medesime. Anche in futuro la pianificazione, la realizzazione e la manutenzione delle vie ciclabili rimarranno di competenza dei Cantoni e Comuni. La Confederazione li sosterrà a titolo sussidiario.
Se il decreto sarà approvato, il Parlamento ne definirà gli elementi attuativi in una legge. Alla Confederazione saranno verosimilmente affidati gli stessi compiti che svolge ora in relazione ai sentieri e ai percorsi pedonali, ad esempio l’elaborazione di studi a livello nazionale (dati, statistiche), standard di qualità e sicurezza oppure geodati per mappe e app.
La modifica proposta con il decreto federale è tesa a valorizzare l’impegno della Confederazione per la sicurezza stradale. La mobilità ciclistica è l’unico ambito nel quale negli ultimi anni il numero di morti e feriti per incidente è aumentato anziché diminuire. Ciò è imputabile, tra l’altro, al boom delle biciclette elettriche e alla maggiore velocità che consentono di raggiungere. La sicurezza può aumentare con la separazione delle correnti di traffico, ad esempio mediante corsie ciclabili debitamente contrassegnate o piste ciclabili protette da barriere spartitraffico.
Ripercussioni finanziarie
IContrariamente all’iniziativa, il decreto federale concernente le vie ciclabili prevede per la Confederazione oneri supplementari del tutto marginali e non genera nuove sovvenzioni. La valorizzazione della mobilità ciclistica e gli interventi connessi dovrebbero comportare un incremento delle spese del personale federale pari a circa 1,5 posti di lavoro e costi aggiuntivi di circa 1,8 milioni di franchi all’anno, che potranno essere coperti con le risorse dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Anche per Cantoni e Comuni non vi sono grandi cambiamenti a livello finanziario. Già oggi 23 Cantoni su 26 dispongono di sezioni specializzate per il traffico ciclistico, la maggior parte delle quali presidiate da un addetto con grado di occupazione inferiore al 100 per cento.
Articolo costituzionale: prima e dopo
Nel 1979 Popolo e Cantoni hanno voluto sancire nella Costituzione le disposizioni in materia di sentieri e percorsi pedonali. L’obiettivo del decreto federale è quello di integrare l’attuale articolo 88 della Costituzione con disposizioni relative alle vie ciclabili. La tabella che segue evidenzia le modifiche sottolineando le novità:
Articolo costituzionale attuale
Articolo costituzionale modificato (secondo il decreto federale concernente le vie ciclabili)
Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali
1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.
2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.
3 Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.
Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili
1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.
2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.
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